Con la conversione in legge del Decreto Legge “Semplificazioni” (DL 135/2018), è stato definitivamente abolito il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1 Gennaio 2019.

Contestualmente è stato istituito il “Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” le cui modalità di funzionamento e sanzioni saranno definite con un apposito Decreto.

Saranno tenuti all’iscrizione a questo Registro:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e da trattamento rifiuti, esclusi i produttori iniziali con meno di 10 dipendenti;
  • Enti ed imprese che effettuano il trattamento di rifiuti;
  • Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • Consorzi per il recupero o il riciclaggio.

Per il funzionamento del Registro è prevista la corresponsione di un diritto di segreteria per l’iscrizione e di un diritto annuale i cui importi saranno definiti sempre tramite DM.

Come già definito in seguito all’abolizione del SISTRI, fino alla data di piena operatività del Registro elettronico, si applica il D. Lgs. 152/2006 nella versione antecedente il D. Lgs. 205/2010 (che ha introdotto il Sistri), comprese le sanzioni. Pertanto dal 1 Gennaio 2019, data dalla quale parte l’abolizione del Sistri, i soggetti prima obbligati all’utilizzo del sistema dovranno applicare, come di fatto comunque già avveniva, le consuete modalità gestionali (formulari, registri di carico e scarico cartacei e Mud).

 

Per qualsiasi ulteriori informazioni potete contattare i nostri tecnici ai seguenti riferimenti:

FRANCESCA BERGAMINI – 349/8681595 f.bergamini@biotecosrl.it