Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Giugno 2018 è stato pubblicato il DM 28 Marzo 2018, n. 69 inerente la cessazione della qualifica di rifiuto del fresato d’asfalto. Tale decreto entra in vigore il giorno 3 Luglio 2018 e stabilisce i criteri in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto, diventando granulato di conglomerato bituminoso. I requisiti sono i seguenti:

  • È utilizzabile per gli scopi specifici (parte a) Allegato 1 del DM 69/2018);
  • Risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1 a 7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  • Risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

Il produttore è poi tenuto ad attestare il rispetto di tali criteri con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Tale dichiarazione viene redatta al termine della produzione di ciascun lotto (3000 mc) e deve essere conservata dal produttore. È previsto anche che il produttore conservi, per cinque anni, un campione di granulato di conglomerato bituminoso. Quest’ultima prescrizione non si applica per le aziende registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

Si segnala infine, che entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il produttore del granulato di conglomerato bituminoso deve presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione.

 

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