CIRCOLARE N. 01/2021
DATA: 07 gennaio 2021
OGGETTO: Soppressione della categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
In data 03/09/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 116/2020,
che ha introdotto importanti novità in materia di rifiuti, tra cui la modifica alla definizione di
rifiuto urbano, di cui all’Art.183 del D.lgs. 152/06, e la soppressione della categoria dei rifiuti
assimilati agli urbani.
Si comunica che, a partire dal 1 gennaio 2021, la categoria dei rifiuti assimilati è stata
sostituita dalla categoria dei rifiuti urbani prodotti dalle imprese di cui all’Allegato L-quinquies
al D.lgs. 152/06 ed elencate nella tabella sottostante. Si precisa che le attività industriali non
sono presenti tra quelle in elenco.
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Casa di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività artigianali di produzione beni specifici
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22. Mense, birrerie, hamburgerie
23. Bar, caffè, pasticceria
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25. Plurilicenze alimentari e/o miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari
29. Discoteche, night club
Si tratta, quindi, di un’assimilazione per legge dei rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti dalle imprese di cui sopra, dalle quali sono escluse le attività
industriali, e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
Pertanto, le aziende che conferivano al servizio pubblico i propri rifiuti, avvalendosi
della possibilità di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, qualora non comprese
tra le attività in elenco, dovranno gestire tali rifiuti autonomamente rivolgendosi a
smaltitori autorizzati.
Da gennaio 2021, quindi, solo le aziende di cui all’elenco precedente potranno conferire i
propri rifiuti speciali simili ai domestici al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.
Per informazioni relative alla presente circolare, rivolgersi a:
Ing. Federico Cascini
(Tel. +39 346 8422577)